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Comunicazione per operazioni intracomunitarie
Con i due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre scorso, è stata data concreta attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal D.L. 78/2010, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie - che sarebbero tutti i nostri clienti.
Pertanto, chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà (anche se solo ipotetica) di porre in essere operazioni intracomunitarie. I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un’apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Questi ultimi adempimenti sono richiesti anche ai soggetti non residenti che devono, tuttavia, presentare le stesse istanze al Centro Operativo di Pescara.
Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad effettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, entro lo stesso arco temporale l’ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego, diversamente, il contribuente sarà incluso nell’elenco Vies che consente l’esecuzione di operazioni intracomunitarie.
L’ambito applicativo del nuovo obbligo in commento riguarda tutti coloro che intendono effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ossia acquisti e cessioni intracomunitari di beni. Si evidenzia che dovrebbero rientrare tra le operazioni soggette al vincolo di autorizzazione anche le prestazioni di servizi intracomunitarie e più precisamente le prestazioni cosiddette «generiche» scambiate fra due soggetti passivi di stati membri diversi, anche se sul punto è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti a carico dei soggetti già titolari di Partita IVA
In linea generale, i soggetti già in possesso della partita IVA sono “di diritto” iscritti nel suddetto archivio. Il provvedimento 2010/188376 detta però le modalità di diniego e revoca dell'autorizzazione, coinvolgendo anche gli operatori già attivi.
Il passaggio al nuovo regime prevede infatti, una distinzione dei diversi casi a seconda del periodo di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
SINTESI NOVITÀ OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE:
| SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ | I CONTRIBUENTI CHE: | EFFETTI | ||||
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dal 31.5.2010 al 28.2.2011 |
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prima del 31.5.2010 |
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Pertanto, qualora il contribuente abbia un trascorso che lo collochi nelle ipotesi di possibile esclusione ed in futuro fosse intenzionato ad effettuare operazioni intracomunitarie, dovrà richiedere l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito UE, mediante presentazione della relativa istanza da presentare ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in caso contrario verrà escluso, entro il 28 febbraio 2011, con la conseguenza che da tale data non potrà effettuare operazioni intraUE.
Presentata l’istanza, se entro i 30 giorni successivi l’Agenzia non si esprime negativamente,emanando un provvedimento di diniego, dal giorno successivo (il 31° giorno dalla presentazione dell’istanza) il soggetto richiedente sarà inserito nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intraUE. Il contribuente, dalla stessa data, potrà constatare l’avvenuta inclusione della propria posizione nell’archivio verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli accedendo al seguente sito: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm.
Si tenga da ultimo presente che contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA o dalla data di presentazione dell’istanza, con il conseguente effetto di non poter compiere alcuna operazione intraUE.
Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.
In merito alle modalità di presentazione ed al contenuto dell’istanza, i provvedimenti non dettano alcuna istruzione. E’ pertanto da ritenere che sia possibile redigere l’istanza in parola in “forma libera”, fornendo gli stessi dati identificativi previsti nel frontespizio della dichiarazione di inizio attività.
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